jump to navigation

Ogni commento è superfluo febbraio 27, 2009

Posted by Babel in giustizia, italia.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

IL SILENZIO E’ MAFIOSO! gennaio 28, 2009

Posted by Babel in italia.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

Ecco i “gravi attacchi” di Di Pietro a Napolitano che, divenuto Presidente della Repubblica, non può più essere criticato come ogni essere umano. E’ una sorta di Santità sovra-umana.

Limiti alla libera circolazione delle persone e visto per i Rumeni – Bruxelles: “Cittadini UE come gli altri, non ammissibile alcun trattamento sfavorevole” giugno 20, 2008

Posted by Babel in 2004/38, allontanamento, bruxelles, cittadini comunitari, cittadini ue, criminali, diritto comunitario, diritto di soggiorno, europa, fini, frattini, Governo Berlusconi, informazione, italia, libera circolazione, libertà di circolazione, maroni, rumeni, stato di diritto, Trattato, Vladimir Spidla.
Tags:
2 comments

//ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/04/images/p32.jpg” non può essere visualizzata poiché contiene degli errori.

Dopo qualche settimana dalle ultime elezioni legislative, verso fine Aprile, sull’onda della “emergenza sicurezza” qualche noto esponente politico italiano ha cominciato a prospettare una revisione delle norme europee che regolano la libera circolazione dei Cittadini Comunitari (diversamente da quanto stabilito dal Diritto Comunitario e quanto sancito dallo stesso Trattato)

Lo aveva fatto [1] e [2] Roberto Maroni, attuale Ministro degli Interni in nome della “sicurezza” seguito subito dopo [3] da Gianfranco Fini, attuale Presidente della Camera dei Deputati che si era spinto a non escludere la reintroduzione del visto di ingresso per i Rumeni. Favorevole anche qualcuno come l’attuale Ministro degli Esteri Franco Frattini, che fino a poco tempo fa era un autorevole esponente della Commissione Europea in qualità di Commissario alla Giustizia e Vice Presidente della stessa che aveva definito “ragionevole” [4] l’idea di rinegoziare la direttiva 2004/38 per limitare la libera circolazione dei cittadini all’interno dell’Unione Europea. “Serve una nuova direttiva come dice Maroni perchè quella del 2004 è invecchiata” chiosava Frattini [4].

Questo in Italia è quello che ritiene il Governo Berlusconi. Ma vediamo in Europa, cosa ne pensano…

Vladimír Špidla, Commissario UE, a nome della Commissione europea, il 20 maggio scorso, davanti al Parlamento europeo, ha espresso chiaramente la posizione di Bruxelles in proposito:

« Per quanto riguarda la libera circolazione dei cittadini nell’Unione europea, la direttiva 2004/38 si basa su principi consolidati di diritto comunitario. Molte delle sue disposizioni sono già in vigore da decine di anni. La direttiva incorpora anche la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia.
In seguito all’adesione della Romania all’Unione europea, i rumeni godono della stessa libertà di circolazione di cui beneficiano gli altri cittadini dell’Unione. I rumeni non sono più immigrati provenienti da un paese terzo: sono cittadini dell’Unione. Non possono in alcun caso ricevere un trattamento meno favorevole degli altri cittadini dell’Unione. E la Commissione si assicurerà che i loro diritti siano rispettati.
La direttiva autorizza gli Stati membri a rifiutare il diritto di soggiorno sul loro territorio ai cittadini dell’Unione che non esercitano un’attività lavorativa o che non dispongono di risorse sufficienti per non diventare un onere a carico del loro sistema di assistenza sociale. La valutazione delle risorse non può essere automatica, ma deve tenere conto del comportamento del singolo individuo.
Le norme sulla libera circolazione non sono fatte a vantaggio dei criminali. La direttiva permette di allontanare persone il cui comportamento rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. La lotta alla criminalità dev’essere condotta nel pieno rispetto dello Stato di diritto. I provvedimenti di allontanamento possono essere presi soltanto volta per volta e rispettando le garanzie procedurali e le condizioni di base. In caso di allontanamento immediato, l’urgenza dev’essere debitamente comprovata. L’allontanamento dei cittadini dell’Unione è una misura estrema: comporta infatti una restrizione di una libertà fondamentale sancita dal trattato ».

Bene, ora se in Italia avessimo un’informazione libera dovremmo ritrovare la posizione della Commissione, espressa dal Commissario Spidla, quantomeno con lo stesso rilievo dato alle esternazioni di Maroni, Fini e Frattini. Ma sono pronto a scommettere che ciò non accadrà (all’interno dei nostri confini ovviamente…)

W L’EUROPA!

“Denunce strumentali e tentativi di delegittimazione” giugno 7, 2008

Posted by Babel in archiviazione, Calabria, chiaravalloti, consiglio superiore della magistratura, criminalità, csm, de magistris, giustizia, italia, nuzzi, procura di salerno, travaglio, verasani.
Tags:
add a comment

https://i0.wp.com/www.lastampa.it/redazione/cmssezioni/politica/200710images/demagistris02g.jpg

Denunce strumentali e tentativi di delegittimazione” così la Procura di Salerno ha definito le accuse mosse al PM Luigi De Magistris che andavano dalla calunnia e diffamazione, all’abuso d’ufficio, all’inosservanza agli obblighi di astensione, alla fuga di notizie. Tutti reati dimostratisi inesistenti. (Qui la richiesta di archiviazione)

Allora come mai, se viviamo in un paese democratico, civile e dove l’informazione è libera questa notizia non l’ho sentita ai telegiornali né letta sulle prime pagine dei giornali così come invece era stato fatto quando queste accuse venivano mosse contro il PM De Magistris dai suoi detrattori?

Ecco in merito un articolo di Marco Travaglio

(altro…)

Iscrizione all’anagrafe di cittadini comunitari: basta la dichiarazione di disporre di risorse sufficienti marzo 3, 2008

Posted by Babel in 2004/38, anagrafe, autocertificazione, burocrazia, comune, comune di forio, comunitari, decreto legislativo 30 del 2007, direttiva 38/2004, dpr 445/2000, forio, francese, francia, franco regine, frattini, funzione pubblica, italia, maria bisogno, residenza, risorse sufficienti, roberta angelilli, studentessa.
Tags:
1 comment so far
https://i0.wp.com/www.troviamoibambini.it/wp-content/uploads/2007/11/Franco-Frattini-2.jpg

[…]Con particolare riferimento alla denuncia dell’onorevole parlamentare, i cittadini dell’Unione non dovranno essere tenuti a produrre il loro certificato di nascita quale prova di identità, giacché ai fini della loro registrazione sarà sufficiente che presentino la propria carta d’identità o il proprio passaporto. Quanto alla disponibilità di risorse sufficienti che sarà necessario dimostrare, studenti come la persona cui si riferisce la denuncia possono dichiarare che dispongono di risorse sufficienti, senza che gli Stati membri abbiano la facoltà di esigere che tale dichiarazione citi un ammontare specifico di risorse.

Così il Commissario Europeo Franco Frattini risponde oggi ad un’interrogazione dell’On Angelilli dello scorso 17 Dicembre nella quale si faceva anche cenno alle peripezie vissute da una studentessa francese che dallo scorso mese di Ottobre non ha ancora ottenuto l’iscrizione all’anagrafe del Comune di Forio nonostante sia in possesso di tutta la documentazione prevista dalla normativa Italiana ed Europea (direttiva 38 del 2004).

Nessun indugio potrà più esserci ora da parte del Comune di Forio in particolare nella persona del Sindaco e della Segretaria Generale, prime cariche istituzionali del Comune. Diversamente la studentessa francese potrà adire tutte le sedi opportune e rivalersi per il danno subito anche nei confronti del Comune.

Luigi De Magistris trasferito: ingiustizia è fatta. gennaio 20, 2008

Posted by Babel in Calabria, catanzaro, csm, de magistris, fondi europei, giustizia, italia, mezzogiorno.
Tags:
add a comment
L'immagine “https://i0.wp.com/www.rainews24.it/ran24/immagini/catanzaro_demagistris.jpg” non può essere visualizzata poiché contiene degli errori.
Luigi De Magistris trasferito: ingiustizia è fatta.

CITTADINI COMUNITARI – COMMISSIONE EUROPEA: “RICHIEDERE UN AMMONTARE MINIMO DI REDDITO IN CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO” dicembre 18, 2007

Posted by Babel in anagrafe, bruxelles, burocrazia, cittadella, cittadini comunitari, comunitari, decreto legislativo 30/2007, dg giustizia libertà e sicurezza, direttiva 2004/38 ce, forio, francese, francia, frattini, ignoranza, iscrizione anagrafica, italia, razzismo, residenza, risorse economiche, ue.
Tags:
1 comment so far

https://i0.wp.com/www.panoramio.com/photos/original/11196.jpg

La Direzione Generale Giustizia Libertà e Sicurezza presieduta dal Commissario Frattini conferma lo spirito della Direttiva 2004/38

Bruxelles – 18 Dicembre 2007 —Per l’iscrizione nel registro dell’Anagrafe del Comune da parte di cittadini comunitari basta la dichiarazione di avere risorse economiche sufficienti per loro stessi e per le loro famiglie per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello stato membro ospitante. Gli stati membri non possono esigere che venga indicato un ammontare minimo per la disponibilità di risorse economiche. Il certificato di iscrizione, inoltre, con indicazione del nome della persona, dell’indirizzo e della data di iscrizione deve essere rilasciato senza ritardo. Ai cittadini comunitari che studiano in Italia, non può essere richiesto un certificato di nascita o un estratto conto bancario. Tali condizioni, che non sono previste nella direttiva 2004/38 sono in contrasto con il diritto comunitario.”

Così la Commissione Europea risponde al caso della cittadina francese che qualche settimana fa aveva denunciato quanto vissuto al Comune di Forio (NA) dove gli era stata negata (e ad oggi gli si continua a negare) la possibilità di iscriversi al registro dei residenti in quanto gli si richiedevano documenti non previsti come l’atto di nascita o ancora l’estratto del conto corrente, rifiutando peraltro la possibilità di auto-certificarsi, nonostante quanto stabilito dalla direttiva comunitaria 38 del 2004 che in Italia è recepita dal decreto legislativo 30 del 2007.

Bruxelles non poteva essere più chiara di così’, speriamo che ciò basti al Comune di Forio per procedere immediatamente, senza ulteriori ritardi, all’iscrizione della studentessa francese all’Anagrafe, quantomeno con le scuse ufficiali da parte di chi ha interpretato in modo così arbitrario la legge” questo il commento di Andrea D’Ambra, Presidente dell’Associazione in difesa dei cittadini e consumatori Generazione Attiva.

Generazione Attiva

Associazione Nazionale Indipendente in difesa dei Cittadini e dei Consumatori

www.generazioneattiva.it

Testimonianza di una cittadina francese novembre 12, 2007

Posted by Babel in anagrafe, burocrazia, cittadini comunitari, decreto legislativo 30/2007, direttiva 2004/38/CE, discriminazioni, forio, francia, iscrizione anagrafica, italia, ministero dell'interno, permesso soggiorno, residenza, unione europea.
Tags:
5 comments

https://i0.wp.com/www.indigoproductions.be/images/EU_flag.jpg

A partire dall’11 aprile 2007 i cittadini europei che vogliono stabilirsi in Italia, o in un altro stato dell’Unione Europea, non hanno più l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno. Trascorsi tre mesi dall’ingresso è necessario iscriversi all’anagrafe del comune di residenza. Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità. Per l’iscrizione è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un’attività lavorativa, di studio o di formazione professionale. “

Questo quanto riportato dal sito della Polizia di Stato. Ottenere la residenza per un cittadino comunitario (dell’Unione Europea) dovrebbe essere qualcosa di semplice, ciò almeno da quanto riportato ovunque sui siti dell’UE, del Ministero dell’Interno e della Polizia di Stato.

Quando si passa poi però dall’astratto al concreto le cose cambiano e di non poco!

A Forio in particolare, uno dei 6 comuni dell’Isola d’Ischia (NA) sembra che queste leggi non esistano!

La sottoscritta, cittadina francese, dopo aver letto, sempre sul sito della Polizia di Stato, la documentazione che avrei dovuto fornire mi sono recata presso l’Anagrafe del Comune di Forio per chiedere l’inserimento.

Ma con grande stupore ho cominciato a conoscere la burocrazia italiana…

Mi hanno detto che per l’iscrizione all’anagrafe c’era bisogno anche di un ulteriore documento: l’atto di nascita, nonostante ciò non mi risultasse ho provato allora a presentare un’autocertificazione, così come previsto dalla legge, ma mi è stata negata tale possibilità perché, secondo i funzionari di tale ufficio “l’Autocertificazione vale solo per i cittadini Italiani” “lei è straniera e non facciamo differenze tra comunitari ed extra-comunitari, sono tutti stranieri” queste le testuali parole.

Potete immaginare il mio stato d’animo davanti ad una tale discriminazione, ciò mi sembrava inverosimile che una legge italiana (se non sbaglio la Bassanini) che prevede la possibilità dell’autocertificazione, non era (secondo gli addetti di tale ufficio) applicabile alla sottoscritta: cittadina EUROPEA!

Visto il muro fattomi davanti mi sono vista costretta a tornare a casa e chiedere via web, on-line dal sito del comune francese l’atto di nascita in pochi secondi.

Dopo qualche giorno ricevo per posta l’atto di nascita dalla Francia. Sicura che nulla potrà ostare all’accettazione della domanda di inserimento all’anagrafe mi reco per la seconda volta al Comune

Invece anche questa volta mi sbagliavo! Una volta al Comune, nonostante avessi tutta la documentazione in regola si trova comunque il modo di rifiutarla adducendo scuse inverosimili (le tasse universitarie pagate non vengono accettate come una prova dello status di studentessa).

Chiedo allora di autocertificare la disponibilità economica così come ESPRESSAMENTE PREVISTO dalla circolare 19 del Ministero dell’Interno (sotto riportata) ma anche stavolta mi viene detto che non sarà accettata perché dovrei portare la copia del mio conto corrente italiano e se francese tradotto e con dichiarazione di valore!!!

Sono stata costretta per l’ennesima volta a vedermi rifiutata la richiesta nonostante tutto fosse perfettamente in regola per l’iscrizione sia in qualità di studente (avendo le ricevute delle tasse pagate all’Università) sia, in alternativa, in qualità di persona in cerca di lavoro (bastando la certificazione della disponibilità economica). A nulla sono valse le mie rimostranze e i riferimenti alla normativa vigente.

Questo è quanto ho vissuto. Non capisco se questo comportamento, da parte degli addetti e dei dirigenti dell’Anagrafe/Elettorale del Comune di Forio sia solo una dimostrazione di non conoscenza delle norme (e allora un bel corso di aggiornamento non farebbe male!) o ci sia proprio l’intenzione di discriminare il cittadino straniero (e lì la cosa sarebbe ancora più grave!).

Spero che qualcuno intervenga per fare in modo che la normativa comunitaria sia rispettata altrimenti è inutile parlare di Europa…. Ottenere la residenza a Montecarlo è sicuramente più semplice e veloce che a Forio!

Lettera firmata

COSA DICE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 30 DEL 6 FEBBRARIO 2007

Il Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante “ Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è molto chiaro in merito e ciò è ribadito anche nella circolare 19 del Ministero dell’Interno del 6 Aprile 2007-11-12

1) Iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione avente un autonomo diritto di soggiorno (artt. 7, 9 e 19)

Il cittadino dell’Unione che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell’Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.

Al momento della richiesta d’iscrizione viene rilasciata all’interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l’indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell’istanza d’iscrizione.

A tale proposito, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dell’amministrazione comunale, potrebbe risultare utile includere nella richiamata attestazione (ALL. 1) la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni.

Oltre alla documentazione richiesta per l’iscrizione anagrafica del cittadino italiano proveniente dall’estero, il cittadino dell’Unione deve produrre la seguente documentazione:

Nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata

Il cittadino dell’Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un’attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall’interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale, consistente per l’anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del d. leg.vo 286/1998).

Tabella esemplificativa

Limite di reddito

Numero componenti

In aggiunta al requisito reddituale il cittadino dell’Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese sanitarie.

Nella ipotesi di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale l’interessato deve produrre la documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente.

Nella direttiva 2004/38/CE si dice:

DIRITTO DI SOGGIORNO – STUDENTI

Se intendete effettuare studi inferiori a tre mesi in uno Stato membro diverso da quello di origine (ad esempio, per seguire dei corsi di lingue) vi basterà essere in possesso di una carta d’identità o di un passaporto validi. In alcuni Stati membri occorrerà comunque segnalare la vostra presenza alle autorità locali.

Se intendete effettuare studi di una durata superiore a tre mesi in uno Stato membro diverso da quello di origine dovrete invece soddisfare alcune condizioni per poter beneficiare del diritto di soggiorno:

  • essere iscritti a un istituto di insegnamento riconosciuto;
  • essere coperti da un’adeguata assicurazione sanitaria;
  • garantire all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con qualsiasi altro mezzo equivalente, che disponete, per voi e per i vostri familiari, di risorse sufficienti per non gravare sull’assistenza sociale del paese ospitante. Non vi può tuttavia essere richiesta alcuna prova di un determinato importo.

Fonte: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/it/citizens/services/eu-guide/studying/index_it.html#11370_4

Ciò è confermato dal testo della direttiva 2004/38/CE all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2004/l_229/l_22920040629it00350048.pdf

Inoltre all’Art. 8 paragrafo 4 della suddetta direttiva c’è scritto che:

4. Gli Stati membri si astengono dal fissare l’importo preciso delle risorse che considerano sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale dell’interessato.

E ciò invece è disatteso proprio in quanto l’Italia ha fissato delle tabelle di riferimento con importi predeterminati…