jump to navigation

Testimonianza di una cittadina francese novembre 12, 2007

Posted by Babel in anagrafe, burocrazia, cittadini comunitari, decreto legislativo 30/2007, direttiva 2004/38/CE, discriminazioni, forio, francia, iscrizione anagrafica, italia, ministero dell'interno, permesso soggiorno, residenza, unione europea.
Tags:
5 comments

https://i0.wp.com/www.indigoproductions.be/images/EU_flag.jpg

A partire dall’11 aprile 2007 i cittadini europei che vogliono stabilirsi in Italia, o in un altro stato dell’Unione Europea, non hanno più l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno. Trascorsi tre mesi dall’ingresso è necessario iscriversi all’anagrafe del comune di residenza. Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità. Per l’iscrizione è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un’attività lavorativa, di studio o di formazione professionale. “

Questo quanto riportato dal sito della Polizia di Stato. Ottenere la residenza per un cittadino comunitario (dell’Unione Europea) dovrebbe essere qualcosa di semplice, ciò almeno da quanto riportato ovunque sui siti dell’UE, del Ministero dell’Interno e della Polizia di Stato.

Quando si passa poi però dall’astratto al concreto le cose cambiano e di non poco!

A Forio in particolare, uno dei 6 comuni dell’Isola d’Ischia (NA) sembra che queste leggi non esistano!

La sottoscritta, cittadina francese, dopo aver letto, sempre sul sito della Polizia di Stato, la documentazione che avrei dovuto fornire mi sono recata presso l’Anagrafe del Comune di Forio per chiedere l’inserimento.

Ma con grande stupore ho cominciato a conoscere la burocrazia italiana…

Mi hanno detto che per l’iscrizione all’anagrafe c’era bisogno anche di un ulteriore documento: l’atto di nascita, nonostante ciò non mi risultasse ho provato allora a presentare un’autocertificazione, così come previsto dalla legge, ma mi è stata negata tale possibilità perché, secondo i funzionari di tale ufficio “l’Autocertificazione vale solo per i cittadini Italiani” “lei è straniera e non facciamo differenze tra comunitari ed extra-comunitari, sono tutti stranieri” queste le testuali parole.

Potete immaginare il mio stato d’animo davanti ad una tale discriminazione, ciò mi sembrava inverosimile che una legge italiana (se non sbaglio la Bassanini) che prevede la possibilità dell’autocertificazione, non era (secondo gli addetti di tale ufficio) applicabile alla sottoscritta: cittadina EUROPEA!

Visto il muro fattomi davanti mi sono vista costretta a tornare a casa e chiedere via web, on-line dal sito del comune francese l’atto di nascita in pochi secondi.

Dopo qualche giorno ricevo per posta l’atto di nascita dalla Francia. Sicura che nulla potrà ostare all’accettazione della domanda di inserimento all’anagrafe mi reco per la seconda volta al Comune

Invece anche questa volta mi sbagliavo! Una volta al Comune, nonostante avessi tutta la documentazione in regola si trova comunque il modo di rifiutarla adducendo scuse inverosimili (le tasse universitarie pagate non vengono accettate come una prova dello status di studentessa).

Chiedo allora di autocertificare la disponibilità economica così come ESPRESSAMENTE PREVISTO dalla circolare 19 del Ministero dell’Interno (sotto riportata) ma anche stavolta mi viene detto che non sarà accettata perché dovrei portare la copia del mio conto corrente italiano e se francese tradotto e con dichiarazione di valore!!!

Sono stata costretta per l’ennesima volta a vedermi rifiutata la richiesta nonostante tutto fosse perfettamente in regola per l’iscrizione sia in qualità di studente (avendo le ricevute delle tasse pagate all’Università) sia, in alternativa, in qualità di persona in cerca di lavoro (bastando la certificazione della disponibilità economica). A nulla sono valse le mie rimostranze e i riferimenti alla normativa vigente.

Questo è quanto ho vissuto. Non capisco se questo comportamento, da parte degli addetti e dei dirigenti dell’Anagrafe/Elettorale del Comune di Forio sia solo una dimostrazione di non conoscenza delle norme (e allora un bel corso di aggiornamento non farebbe male!) o ci sia proprio l’intenzione di discriminare il cittadino straniero (e lì la cosa sarebbe ancora più grave!).

Spero che qualcuno intervenga per fare in modo che la normativa comunitaria sia rispettata altrimenti è inutile parlare di Europa…. Ottenere la residenza a Montecarlo è sicuramente più semplice e veloce che a Forio!

Lettera firmata

COSA DICE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 30 DEL 6 FEBBRARIO 2007

Il Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante “ Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è molto chiaro in merito e ciò è ribadito anche nella circolare 19 del Ministero dell’Interno del 6 Aprile 2007-11-12

1) Iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione avente un autonomo diritto di soggiorno (artt. 7, 9 e 19)

Il cittadino dell’Unione che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell’Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.

Al momento della richiesta d’iscrizione viene rilasciata all’interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l’indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell’istanza d’iscrizione.

A tale proposito, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dell’amministrazione comunale, potrebbe risultare utile includere nella richiamata attestazione (ALL. 1) la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni.

Oltre alla documentazione richiesta per l’iscrizione anagrafica del cittadino italiano proveniente dall’estero, il cittadino dell’Unione deve produrre la seguente documentazione:

Nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata

Il cittadino dell’Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un’attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall’interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale, consistente per l’anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del d. leg.vo 286/1998).

Tabella esemplificativa

Limite di reddito

Numero componenti

In aggiunta al requisito reddituale il cittadino dell’Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese sanitarie.

Nella ipotesi di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale l’interessato deve produrre la documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente.

Nella direttiva 2004/38/CE si dice:

DIRITTO DI SOGGIORNO – STUDENTI

Se intendete effettuare studi inferiori a tre mesi in uno Stato membro diverso da quello di origine (ad esempio, per seguire dei corsi di lingue) vi basterà essere in possesso di una carta d’identità o di un passaporto validi. In alcuni Stati membri occorrerà comunque segnalare la vostra presenza alle autorità locali.

Se intendete effettuare studi di una durata superiore a tre mesi in uno Stato membro diverso da quello di origine dovrete invece soddisfare alcune condizioni per poter beneficiare del diritto di soggiorno:

  • essere iscritti a un istituto di insegnamento riconosciuto;
  • essere coperti da un’adeguata assicurazione sanitaria;
  • garantire all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con qualsiasi altro mezzo equivalente, che disponete, per voi e per i vostri familiari, di risorse sufficienti per non gravare sull’assistenza sociale del paese ospitante. Non vi può tuttavia essere richiesta alcuna prova di un determinato importo.

Fonte: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/it/citizens/services/eu-guide/studying/index_it.html#11370_4

Ciò è confermato dal testo della direttiva 2004/38/CE all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2004/l_229/l_22920040629it00350048.pdf

Inoltre all’Art. 8 paragrafo 4 della suddetta direttiva c’è scritto che:

4. Gli Stati membri si astengono dal fissare l’importo preciso delle risorse che considerano sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale dell’interessato.

E ciò invece è disatteso proprio in quanto l’Italia ha fissato delle tabelle di riferimento con importi predeterminati…