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Il Tribunale ordina l’iscrizione anagrafica della studentessa francese al Comune di Forio agosto 1, 2008

Posted by Babel in 2004/38/ce, anagrafe, autocertificazione, cittadini europei, comunitari, d'ambrosio, Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, europa, forio, francia, ischia, iscrizione anagrafica, libera circolazione, tribunale di napoli, ue.
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Municipio di Forio (NA)

Chi legge questo blog è già a conoscenza del caso della studentessa francese alle prese con l’iscrizione anagrafica negata (e con questa anche il diritto di voto) da parte del Comune di Forio (NA) (in deroga alle previsioni comunitarie sulla libera circolazione dei cittadini europei). L’ultima notizia era di qualche giorno fa e arrivava da Bruxelles.

Ora, finalmente, dopo quasi un anno dai primi avvenimenti, un Giudice del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha ordinato al Comune di Forio l’iscrizione anagrafica della cittadina francese.

La sentenza del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia (formato .doc)

Dal quotidiano “Il Golfo” di oggi Venerdì 1 Agosto 2008 Pagine 7-12

GIUSTIZIA | E’ dovuto intervenire il giudice Corrado D’Ambrosio della sezione distaccata di Ischia
GIUSTIZIA È FATTA PER LA FRANCESE
Accogliendo il ricorso presentato dall’avv. Gino Di Meglio, ha ordinato all’ufficio anagrafe del comune di Forio di iscrivere nel proprio registro il nome della cittadina dell’Unione europea C. L. R. Per lei si erano mossi la Presidenza della Repubblica, il console generale presso l’ambasciata francese a Roma e finanche il ministro degli esteri Franco Frattini. Ma dal palazzo comunale di Forio c’è stato sempre il silenzio e il diniego. Ora sono costretti a iscriverla, pena un provvedimento penale nei loro confronti
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Studenti Comunitari – Bruxelles: “Per l’iscrizione all’anagrafe va accettata la tessera europea di assicurazione malattia perché vale come assicurazione malattia che copre tutti i rischi” luglio 24, 2008

Posted by Babel in 2004/38, anagrafe, assicurazione sanitaria, cittadini comunitari, cittadini dell'unione, DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, europa, forio, forio d'ischia, immigrazione, isola d'ischia, jacques barrot, libera circolazione, n.30, regolamento 1408/71, risorse sufficienti, roberta angelilli, team, tessera europea di assicurazione malattia.
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L’On. Europarlamentare Roberta Angelilli (Alleanza Nazionale / UEN)

24 Luglio 2008 – Così La Commissione Europea a pochi giorni dalla risposta all’interrogazione dell’On. Europarlamentare Francese Jean-Luc Bennahmias torna sul caso della studentessa francese alle prese con la iscrizione all’anagrafe negata da parte del Comune di Forio (NA).

Il Commissario Barrot, che risponde a nome della Commissione, lo fa in modo chiaro e determinato approfittando dell’occasione fornitagli dall’On. Europarlamentare Roberta Angelilli (Alleanza Nazionale / Unione per l’Europa delle nazioni) e dalla sua interrogazione E-2909/08 per affermare, tra l’altro, che:

Conformemente all’articolo 34bis del regolamento 1408/71 , la tessera europea di assicurazione malattia deve essere accettata come prova del rispetto, da parte degli studenti, della condizione che prevede l’obbligo di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi, stabilita dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38/CE . La tessera copre tutti gli interventi medici eventualmente necessari durante l’intera durata del periodo di soggiorno dello studente. “

Per l’iscrizione anagrafica agli studenti comunitari in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) non deve quindi essere richiesto alcun modello E *** come ad esempio l’E106 (in questo caso inutile ma peraltro impossibile da ottenere per molti studenti comunitari) né questi, possono essere costretti a dover stipulare un’assicurazione privata (che si manifesterebbe inoltre come una palese discriminazione, contraria allo spirito del diritto comunitario).

L’ennesima tegola si abbatte sul Comune di Forio, sull’Isola d’Ischia, a causa di alcuni personaggi che pensano di poter interpretare le norme in modo molto fantasioso e che scambiano la funzione pubblica per privata.

Il testo dell’Interrogazione

23 maggio 2008
E-2909/08
INTERROGAZIONE SCRITTA di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

Oggetto: Ulteriori informazioni circa l’attuazione pratica della direttiva n. 38/2004/CE nel Comune di Forio in provincia di Napoli

Con la risposta del 29 febbraio 2008 all’interrogazione E-6276/07 la Commissione riferiva testualmente che nel caso specifico in oggetto i cittadini dell’Unione non dovrebbero essere tenuti a produrre il loro certificato di nascita quale prova di identità, giacché ai fini della loro registrazione è sufficiente che presentino la propria carta d’identità o il proprio passaporto. Inoltre, la Commissione stessa aggiungeva, in merito alla disponibilità di risorse sufficienti che devono essere dimostrate, che gli studenti, come la persona cui si riferisce l’interrogazione precedente, possono dichiarare di disporre di risorse sufficienti senza che gli Stati membri abbiano la facoltà di esigere che tale dichiarazione citi un ammontare specifico di risorse.

Tuttavia, nonostante la chiarezza della risposta data dalla Commissione, a tutt’oggi il Comune di Forio, in provincia di Napoli, non ha ancora provveduto a concedere il visto per motivi di studio alla studentessa francese interessata. Infatti, il Comune di Forio ha comunicato ufficialmente alla studentessa di non riconoscerle il diritto di soggiorno, giacché non riconosce come valida l’autocertificazione di disporre di risorse sufficienti né ritiene valida ai fini dell’iscrizione anagrafica la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dalla Francia.

Tutto ciò premesso, s’interroga la Commissione per chiederle:
1.     come intende affrontare la questione in sede formale con le Autorità italiane;
2.     se la Tessera europea di assicurazione malattia é valida, ai sensi della direttiva n. 38/2004, per l’iscrizione all’anagrafe dei cittadini comunitari;
3.     un quadro generale della situazione.

La risposta della Commissione

E-2909/08IT
Risposta di Jacques Barrot
a nome della Commissione
(23.7.2008)

1. Come affermato nella risposta della Commissione all’interrogazione scritta E-2938/08 di Jean-Luc Bennahmias [1], il 14 maggio 2008 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità italiane in merito al fatto che il Comune di Forio ha richiesto la presentazione del certificato di nascita e la dimostrazione della disponibilità di risorse sufficienti per la registrazione della studentessa francese in questione.

A seguito della lettera della Commissione del 14 maggio 2008, la ricorrente ha trasmesso ulteriori informazioni riguardo al presunto rifiuto dell’Italia di accettare la sua tessera europea di assicurazione malattia. La Commissione esamina attualmente tale questione aggiuntiva e intende contattare le autorità italiane in proposito.

2. Conformemente all’articolo 34bis del regolamento 1408/71 [2], la tessera europea di assicurazione malattia deve essere accettata come prova del rispetto, da parte degli studenti, della condizione che prevede l’obbligo di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi, stabilita dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38/CE [3]. La tessera copre tutti gli interventi medici eventualmente necessari durante l’intera durata del periodo di soggiorno dello studente.

3. Nella seconda metà del 2008 la Commissione presenterà una relazione sull’attuazione della direttiva 2004/38/EC da parte di tutti gli Stati membri.

[1] GU C

[2] Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 392 del 30.12.2006.

[3] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, GU L 158 del 30.4.2004.

Cittadini Comunitari e diritto di iscrizione al comune di Forio (NA) – La Commissione risponde all’interrogazione di Jean-Luc Bennahmias (Verdi/Alleanza libera europea) luglio 14, 2008

Posted by Babel in 2004/38/ce, anagrafe, barrot, cittadini comunitari, cittadini dell'unione, comune di forio, diritto comunitario, diritto di voto, jacques barrot, jean-luc bennahmias, libera circolazione, solvit, stato civile.
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Jacques Barrot, Commissario Europeo alla Giustizia, Libertà e Sicurezza.

Lo scorso 23 Maggio con l’interrogazione E-2938/08 (Diritto di iscrizione al comune italiano di Forio secondo la direttiva 2004/38/CE) l’Europarlamentare Francese Jean-Luc Bennahmias (Verde/Alleanza libera europea) denunciava per iscritto alla Commissione Europea le procedure particolarmente complicate del Comune di Forio (NA) rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2004/38 che regola la libera circolazione dei cittadini comunitari all’interno dell’Unione portando una cittadina francese a dover subire diverse vessazioni.

Il testo dell’interrogazione:

Oggetto: Diritto di iscrizione al comune italiano di Forio secondo la direttiva 2004/38/CE

L’iscrizione in qualità di residente nel registro dello stato civile da parte di un cittadino comunitario in un altro Stato membro è una procedura teoricamente molto semplice. La direttiva 2004/38/CE(1) dichiara che i cittadini dell’Unione europea non sono tenuti a presentare l’atto di nascita come prova della propria identità al momento dell’iscrizione in un altro Stato membro. In seguito al recepimento della direttiva europea, è sufficiente presentare una carta d’identità oppure un passaporto per ottenere la residenza.

Tuttavia, la realtà rivela che le procedure da seguire sono particolarmente complicate, specialmente nel comune italiano di Forio. La malafede evidente delle autorità coinvolte, unitamente a quelle che sembrano essere irregolarità giuridiche nei confronti della legislazione comunitaria, sono all’origine dei seguenti pregiudizi:
—     Non potere beneficiare di una tariffa preferenziale sui trasporti riservati ai residenti;
—     Non potere esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali presso il comune di Forio (13-14 aprile 2008)

Tali elementi inducono a porsi tre domande:
1.     Qual è l’autorità competente a cui è necessario rivolgersi per risolvere la situazione?
2.     Può la Commissione adottare misure volte a eliminare le pratiche contestabili applicate dal comune di Forio?
3.     A livello europeo, può adottare disposizioni affinché ciò non avvenga più in futuro?

(1)    GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

Oggi la Commissione ha risposto all’interrogazione attraverso il Commissario alla Giustizia Barrot :

E-2938/08 Risposta data dal Commissario Barrot

A nome della Commissione

(11.7.2008)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al diritto dei cittadini dell’unione e dei membri delle loro famiglie di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, i cittadini dell’unione che risiedono in Italia possono essere tenuti a iscriversi presso le autorità competenti. Un attestato di registrazione dovrebbe essere rilasciato immediatamente a costoro su presentazione del loro passaporto o della carta di identità e dei documenti menzionati all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva comprovando il soddisfacimento delle condizioni del soggiorno. Non può essere richiesto un certificato di nascita come prova di identità.

In seguito ad una denuncia, la Commissione ha già inviato, il 14 maggio 2008, una lettera alle autorità italiane riguardante, tra le altre cose, l’esigenza di un atto di nascita posta dal comune di Forio per registrare un cittadino dell’unione.

Per i casi individuali, la rete SOLVIT è la via più veloce per trattare una denuncia. Si tratta di una rete di risoluzione di problemi in linea: gli Stati membri cooperano per regolare, in modo pragmatico, i problemi che risultano dalla cattiva applicazione della legislazione relativa al mercato interno da parte delle autorità pubbliche. I centri SOLVIT fanno parte dell’amministrazione nazionale e si impegnano a fornire delle soluzioni reali ai problemi reali in un termine ridotto di dieci settimane. SOLVIT è gratuito. Maggiori informazioni su questa rete sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/solvit. Qualora la rete SOLVIT non contribuisca alla soluzione di un problema, una denuncia formale può essere sottoposta alla Commissione.

Tuttavia, laddove un cittadino dell’Unione abbia subito un danno, questo potrà ottenere risarcimento soltanto rivolgendosi ai tribunali nazionali. Inoltre, avendo i ricorsi nazionali dei tempi determinati per essere esercitati, se non si agisse velocemente, si rischierebbe di perdere i propri diritti al livello nazionale. La direttiva è sufficientemente dettagliata per essere direttamente applicabile ed i tribunali nazionali devono astenersi da applicare disposizioni nazionali di trasposizione che siano contrarie al diritto comunitario.

Il testo della direttiva 2004/38/CE

Iscrizione all’anagrafe di cittadini comunitari: basta la dichiarazione di disporre di risorse sufficienti marzo 3, 2008

Posted by Babel in 2004/38, anagrafe, autocertificazione, burocrazia, comune, comune di forio, comunitari, decreto legislativo 30 del 2007, direttiva 38/2004, dpr 445/2000, forio, francese, francia, franco regine, frattini, funzione pubblica, italia, maria bisogno, residenza, risorse sufficienti, roberta angelilli, studentessa.
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[…]Con particolare riferimento alla denuncia dell’onorevole parlamentare, i cittadini dell’Unione non dovranno essere tenuti a produrre il loro certificato di nascita quale prova di identità, giacché ai fini della loro registrazione sarà sufficiente che presentino la propria carta d’identità o il proprio passaporto. Quanto alla disponibilità di risorse sufficienti che sarà necessario dimostrare, studenti come la persona cui si riferisce la denuncia possono dichiarare che dispongono di risorse sufficienti, senza che gli Stati membri abbiano la facoltà di esigere che tale dichiarazione citi un ammontare specifico di risorse.

Così il Commissario Europeo Franco Frattini risponde oggi ad un’interrogazione dell’On Angelilli dello scorso 17 Dicembre nella quale si faceva anche cenno alle peripezie vissute da una studentessa francese che dallo scorso mese di Ottobre non ha ancora ottenuto l’iscrizione all’anagrafe del Comune di Forio nonostante sia in possesso di tutta la documentazione prevista dalla normativa Italiana ed Europea (direttiva 38 del 2004).

Nessun indugio potrà più esserci ora da parte del Comune di Forio in particolare nella persona del Sindaco e della Segretaria Generale, prime cariche istituzionali del Comune. Diversamente la studentessa francese potrà adire tutte le sedi opportune e rivalersi per il danno subito anche nei confronti del Comune.

Iscrizione all’anagrafe del Comune di Forio: l’odissea senza fine di una cittadina francese febbraio 11, 2008

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Municipio di Forio (NA)

Ne avevamo già parlato su questo blog il 12 Novembre e il 18 Dicembre

RIEPILOGO DELLA VICENDA

OTTOBRE 2007 – La sottoscritta si recava presso il Comune di Forio per richiedere l’iscrizione all’Anagrafe dopo essermi informata attraverso il sito della Polizia di Stato [1] circa i documenti da presentare. Nonostante i documenti corrispondessero a quanto richiesto dalla normativa italiana la richiesta mi veniva negata perché secondo gli addetti all’ufficio Anagrafe/Elettorale di tale Comune c’era bisogno di un ulteriore documento: “l’atto di nascita”. Nonostante ciò non mi risultasse chiedevo di presentare un’autocertificazione dell’atto di nascita, così come previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ma mi veniva negata anche tale possibilità perché, sempre secondo i funzionari di tale ufficio “l’Autocertificazione vale solo per i cittadini Italiani” “lei è straniera e non facciamo differenze tra comunitari ed extra-comunitari, sono tutti stranieri” queste le testuali parole che ho dovuto sentire. A niente valevano le mie rimostranze, “qui si fa così” mi si rispondeva.

Visto il muro fattomi davanti mi vedevo quindi costretta a tornare a casa e chiedere via web, on-line dal sito del mio comune di nascita, Strasburgo, l’atto di nascita in pochi secondi.

NOVEMBRE 2007 – Ricevo per posta (altro…)

CITTADINI COMUNITARI – COMMISSIONE EUROPEA: “RICHIEDERE UN AMMONTARE MINIMO DI REDDITO IN CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO” dicembre 18, 2007

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La Direzione Generale Giustizia Libertà e Sicurezza presieduta dal Commissario Frattini conferma lo spirito della Direttiva 2004/38

Bruxelles – 18 Dicembre 2007 —Per l’iscrizione nel registro dell’Anagrafe del Comune da parte di cittadini comunitari basta la dichiarazione di avere risorse economiche sufficienti per loro stessi e per le loro famiglie per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello stato membro ospitante. Gli stati membri non possono esigere che venga indicato un ammontare minimo per la disponibilità di risorse economiche. Il certificato di iscrizione, inoltre, con indicazione del nome della persona, dell’indirizzo e della data di iscrizione deve essere rilasciato senza ritardo. Ai cittadini comunitari che studiano in Italia, non può essere richiesto un certificato di nascita o un estratto conto bancario. Tali condizioni, che non sono previste nella direttiva 2004/38 sono in contrasto con il diritto comunitario.”

Così la Commissione Europea risponde al caso della cittadina francese che qualche settimana fa aveva denunciato quanto vissuto al Comune di Forio (NA) dove gli era stata negata (e ad oggi gli si continua a negare) la possibilità di iscriversi al registro dei residenti in quanto gli si richiedevano documenti non previsti come l’atto di nascita o ancora l’estratto del conto corrente, rifiutando peraltro la possibilità di auto-certificarsi, nonostante quanto stabilito dalla direttiva comunitaria 38 del 2004 che in Italia è recepita dal decreto legislativo 30 del 2007.

Bruxelles non poteva essere più chiara di così’, speriamo che ciò basti al Comune di Forio per procedere immediatamente, senza ulteriori ritardi, all’iscrizione della studentessa francese all’Anagrafe, quantomeno con le scuse ufficiali da parte di chi ha interpretato in modo così arbitrario la legge” questo il commento di Andrea D’Ambra, Presidente dell’Associazione in difesa dei cittadini e consumatori Generazione Attiva.

Generazione Attiva

Associazione Nazionale Indipendente in difesa dei Cittadini e dei Consumatori

www.generazioneattiva.it

Testimonianza di una cittadina francese novembre 12, 2007

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A partire dall’11 aprile 2007 i cittadini europei che vogliono stabilirsi in Italia, o in un altro stato dell’Unione Europea, non hanno più l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno. Trascorsi tre mesi dall’ingresso è necessario iscriversi all’anagrafe del comune di residenza. Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità. Per l’iscrizione è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un’attività lavorativa, di studio o di formazione professionale. “

Questo quanto riportato dal sito della Polizia di Stato. Ottenere la residenza per un cittadino comunitario (dell’Unione Europea) dovrebbe essere qualcosa di semplice, ciò almeno da quanto riportato ovunque sui siti dell’UE, del Ministero dell’Interno e della Polizia di Stato.

Quando si passa poi però dall’astratto al concreto le cose cambiano e di non poco!

A Forio in particolare, uno dei 6 comuni dell’Isola d’Ischia (NA) sembra che queste leggi non esistano!

La sottoscritta, cittadina francese, dopo aver letto, sempre sul sito della Polizia di Stato, la documentazione che avrei dovuto fornire mi sono recata presso l’Anagrafe del Comune di Forio per chiedere l’inserimento.

Ma con grande stupore ho cominciato a conoscere la burocrazia italiana…

Mi hanno detto che per l’iscrizione all’anagrafe c’era bisogno anche di un ulteriore documento: l’atto di nascita, nonostante ciò non mi risultasse ho provato allora a presentare un’autocertificazione, così come previsto dalla legge, ma mi è stata negata tale possibilità perché, secondo i funzionari di tale ufficio “l’Autocertificazione vale solo per i cittadini Italiani” “lei è straniera e non facciamo differenze tra comunitari ed extra-comunitari, sono tutti stranieri” queste le testuali parole.

Potete immaginare il mio stato d’animo davanti ad una tale discriminazione, ciò mi sembrava inverosimile che una legge italiana (se non sbaglio la Bassanini) che prevede la possibilità dell’autocertificazione, non era (secondo gli addetti di tale ufficio) applicabile alla sottoscritta: cittadina EUROPEA!

Visto il muro fattomi davanti mi sono vista costretta a tornare a casa e chiedere via web, on-line dal sito del comune francese l’atto di nascita in pochi secondi.

Dopo qualche giorno ricevo per posta l’atto di nascita dalla Francia. Sicura che nulla potrà ostare all’accettazione della domanda di inserimento all’anagrafe mi reco per la seconda volta al Comune

Invece anche questa volta mi sbagliavo! Una volta al Comune, nonostante avessi tutta la documentazione in regola si trova comunque il modo di rifiutarla adducendo scuse inverosimili (le tasse universitarie pagate non vengono accettate come una prova dello status di studentessa).

Chiedo allora di autocertificare la disponibilità economica così come ESPRESSAMENTE PREVISTO dalla circolare 19 del Ministero dell’Interno (sotto riportata) ma anche stavolta mi viene detto che non sarà accettata perché dovrei portare la copia del mio conto corrente italiano e se francese tradotto e con dichiarazione di valore!!!

Sono stata costretta per l’ennesima volta a vedermi rifiutata la richiesta nonostante tutto fosse perfettamente in regola per l’iscrizione sia in qualità di studente (avendo le ricevute delle tasse pagate all’Università) sia, in alternativa, in qualità di persona in cerca di lavoro (bastando la certificazione della disponibilità economica). A nulla sono valse le mie rimostranze e i riferimenti alla normativa vigente.

Questo è quanto ho vissuto. Non capisco se questo comportamento, da parte degli addetti e dei dirigenti dell’Anagrafe/Elettorale del Comune di Forio sia solo una dimostrazione di non conoscenza delle norme (e allora un bel corso di aggiornamento non farebbe male!) o ci sia proprio l’intenzione di discriminare il cittadino straniero (e lì la cosa sarebbe ancora più grave!).

Spero che qualcuno intervenga per fare in modo che la normativa comunitaria sia rispettata altrimenti è inutile parlare di Europa…. Ottenere la residenza a Montecarlo è sicuramente più semplice e veloce che a Forio!

Lettera firmata

COSA DICE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 30 DEL 6 FEBBRARIO 2007

Il Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante “ Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è molto chiaro in merito e ciò è ribadito anche nella circolare 19 del Ministero dell’Interno del 6 Aprile 2007-11-12

1) Iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione avente un autonomo diritto di soggiorno (artt. 7, 9 e 19)

Il cittadino dell’Unione che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell’Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.

Al momento della richiesta d’iscrizione viene rilasciata all’interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l’indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell’istanza d’iscrizione.

A tale proposito, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dell’amministrazione comunale, potrebbe risultare utile includere nella richiamata attestazione (ALL. 1) la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni.

Oltre alla documentazione richiesta per l’iscrizione anagrafica del cittadino italiano proveniente dall’estero, il cittadino dell’Unione deve produrre la seguente documentazione:

Nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata

Il cittadino dell’Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un’attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall’interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale, consistente per l’anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del d. leg.vo 286/1998).

Tabella esemplificativa

Limite di reddito

Numero componenti

In aggiunta al requisito reddituale il cittadino dell’Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese sanitarie.

Nella ipotesi di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale l’interessato deve produrre la documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente.

Nella direttiva 2004/38/CE si dice:

DIRITTO DI SOGGIORNO – STUDENTI

Se intendete effettuare studi inferiori a tre mesi in uno Stato membro diverso da quello di origine (ad esempio, per seguire dei corsi di lingue) vi basterà essere in possesso di una carta d’identità o di un passaporto validi. In alcuni Stati membri occorrerà comunque segnalare la vostra presenza alle autorità locali.

Se intendete effettuare studi di una durata superiore a tre mesi in uno Stato membro diverso da quello di origine dovrete invece soddisfare alcune condizioni per poter beneficiare del diritto di soggiorno:

  • essere iscritti a un istituto di insegnamento riconosciuto;
  • essere coperti da un’adeguata assicurazione sanitaria;
  • garantire all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con qualsiasi altro mezzo equivalente, che disponete, per voi e per i vostri familiari, di risorse sufficienti per non gravare sull’assistenza sociale del paese ospitante. Non vi può tuttavia essere richiesta alcuna prova di un determinato importo.

Fonte: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/it/citizens/services/eu-guide/studying/index_it.html#11370_4

Ciò è confermato dal testo della direttiva 2004/38/CE all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2004/l_229/l_22920040629it00350048.pdf

Inoltre all’Art. 8 paragrafo 4 della suddetta direttiva c’è scritto che:

4. Gli Stati membri si astengono dal fissare l’importo preciso delle risorse che considerano sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale dell’interessato.

E ciò invece è disatteso proprio in quanto l’Italia ha fissato delle tabelle di riferimento con importi predeterminati…