Il Tribunale ordina l’iscrizione anagrafica della studentessa francese al Comune di Forio agosto 1, 2008
Posted by Babel in 2004/38/ce, anagrafe, autocertificazione, cittadini europei, comunitari, d'ambrosio, Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, europa, forio, francia, ischia, iscrizione anagrafica, libera circolazione, tribunale di napoli, ue.Tags: giustizia
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Chi legge questo blog è già a conoscenza del caso della studentessa francese alle prese con l’iscrizione anagrafica negata (e con questa anche il diritto di voto) da parte del Comune di Forio (NA) (in deroga alle previsioni comunitarie sulla libera circolazione dei cittadini europei). L’ultima notizia era di qualche giorno fa e arrivava da Bruxelles.
Ora, finalmente, dopo quasi un anno dai primi avvenimenti, un Giudice del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha ordinato al Comune di Forio l’iscrizione anagrafica della cittadina francese.
La sentenza del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia (formato .doc)
Dal quotidiano “Il Golfo” di oggi Venerdì 1 Agosto 2008 Pagine 7-12
GIUSTIZIA | E’ dovuto intervenire il giudice Corrado D’Ambrosio della sezione distaccata di Ischia
GIUSTIZIA È FATTA PER LA FRANCESE
Accogliendo il ricorso presentato dall’avv. Gino Di Meglio, ha ordinato all’ufficio anagrafe del comune di Forio di iscrivere nel proprio registro il nome della cittadina dell’Unione europea C. L. R. Per lei si erano mossi la Presidenza della Repubblica, il console generale presso l’ambasciata francese a Roma e finanche il ministro degli esteri Franco Frattini. Ma dal palazzo comunale di Forio c’è stato sempre il silenzio e il diniego. Ora sono costretti a iscriverla, pena un provvedimento penale nei loro confronti
(altro…)
Iscrizione all’anagrafe di cittadini comunitari: basta la dichiarazione di disporre di risorse sufficienti marzo 3, 2008
Posted by Babel in 2004/38, anagrafe, autocertificazione, burocrazia, comune, comune di forio, comunitari, decreto legislativo 30 del 2007, direttiva 38/2004, dpr 445/2000, forio, francese, francia, franco regine, frattini, funzione pubblica, italia, maria bisogno, residenza, risorse sufficienti, roberta angelilli, studentessa.Tags: europa
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[…]Con particolare riferimento alla denuncia dell’onorevole parlamentare, i cittadini dell’Unione non dovranno essere tenuti a produrre il loro certificato di nascita quale prova di identità, giacché ai fini della loro registrazione sarà sufficiente che presentino la propria carta d’identità o il proprio passaporto. Quanto alla disponibilità di risorse sufficienti che sarà necessario dimostrare, studenti come la persona cui si riferisce la denuncia possono dichiarare che dispongono di risorse sufficienti, senza che gli Stati membri abbiano la facoltà di esigere che tale dichiarazione citi un ammontare specifico di risorse.
Così il Commissario Europeo Franco Frattini risponde oggi ad un’interrogazione dell’On Angelilli dello scorso 17 Dicembre nella quale si faceva anche cenno alle peripezie vissute da una studentessa francese che dallo scorso mese di Ottobre non ha ancora ottenuto l’iscrizione all’anagrafe del Comune di Forio nonostante sia in possesso di tutta la documentazione prevista dalla normativa Italiana ed Europea (direttiva 38 del 2004).
Nessun indugio potrà più esserci ora da parte del Comune di Forio in particolare nella persona del Sindaco e della Segretaria Generale, prime cariche istituzionali del Comune. Diversamente la studentessa francese potrà adire tutte le sedi opportune e rivalersi per il danno subito anche nei confronti del Comune.
Iscrizione all’anagrafe del Comune di Forio: l’odissea senza fine di una cittadina francese febbraio 11, 2008
Posted by Babel in anagrafe, autocertificazione, bassanini, bruxelles, cittadinanza, comunitari, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, decreto legislativo 30/2007, direttiva 38 del 2004, doveri di ufficio, europa, forio, francese in italia, funzione pubblica, iscrizione anagrafica stranieri, prefettura, residenza.Tags: discriminazioni
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Ne avevamo già parlato su questo blog il 12 Novembre e il 18 Dicembre
RIEPILOGO DELLA VICENDA
OTTOBRE 2007 – La sottoscritta si recava presso il Comune di Forio per richiedere l’iscrizione all’Anagrafe dopo essermi informata attraverso il sito della Polizia di Stato [1] circa i documenti da presentare. Nonostante i documenti corrispondessero a quanto richiesto dalla normativa italiana la richiesta mi veniva negata perché secondo gli addetti all’ufficio Anagrafe/Elettorale di tale Comune c’era bisogno di un ulteriore documento: “l’atto di nascita”. Nonostante ciò non mi risultasse chiedevo di presentare un’autocertificazione dell’atto di nascita, così come previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ma mi veniva negata anche tale possibilità perché, sempre secondo i funzionari di tale ufficio “l’Autocertificazione vale solo per i cittadini Italiani” “lei è straniera e non facciamo differenze tra comunitari ed extra-comunitari, sono tutti stranieri” queste le testuali parole che ho dovuto sentire. A niente valevano le mie rimostranze, “qui si fa così” mi si rispondeva.
Visto il muro fattomi davanti mi vedevo quindi costretta a tornare a casa e chiedere via web, on-line dal sito del mio comune di nascita, Strasburgo, l’atto di nascita in pochi secondi.
NOVEMBRE 2007 – Ricevo per posta (altro…)
CITTADINI COMUNITARI – COMMISSIONE EUROPEA: “RICHIEDERE UN AMMONTARE MINIMO DI REDDITO IN CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO” dicembre 18, 2007
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La Direzione Generale Giustizia Libertà e Sicurezza presieduta dal Commissario Frattini conferma lo spirito della Direttiva 2004/38
Bruxelles – 18 Dicembre 2007 — “Per l’iscrizione nel registro dell’Anagrafe del Comune da parte di cittadini comunitari basta la dichiarazione di avere risorse economiche sufficienti per loro stessi e per le loro famiglie per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello stato membro ospitante. Gli stati membri non possono esigere che venga indicato un ammontare minimo per la disponibilità di risorse economiche. Il certificato di iscrizione, inoltre, con indicazione del nome della persona, dell’indirizzo e della data di iscrizione deve essere rilasciato senza ritardo. Ai cittadini comunitari che studiano in Italia, non può essere richiesto un certificato di nascita o un estratto conto bancario. Tali condizioni, che non sono previste nella direttiva 2004/38 sono in contrasto con il diritto comunitario.”
Così la Commissione Europea risponde al caso della cittadina francese che qualche settimana fa aveva denunciato quanto vissuto al Comune di Forio (NA) dove gli era stata negata (e ad oggi gli si continua a negare) la possibilità di iscriversi al registro dei residenti in quanto gli si richiedevano documenti non previsti come l’atto di nascita o ancora l’estratto del conto corrente, rifiutando peraltro la possibilità di auto-certificarsi, nonostante quanto stabilito dalla direttiva comunitaria 38 del 2004 che in Italia è recepita dal decreto legislativo 30 del 2007.
“Bruxelles non poteva essere più chiara di così’, speriamo che ciò basti al Comune di Forio per procedere immediatamente, senza ulteriori ritardi, all’iscrizione della studentessa francese all’Anagrafe, quantomeno con le scuse ufficiali da parte di chi ha interpretato in modo così arbitrario la legge” questo il commento di Andrea D’Ambra, Presidente dell’Associazione in difesa dei cittadini e consumatori Generazione Attiva.
Generazione Attiva
Associazione Nazionale Indipendente in difesa dei Cittadini e dei Consumatori
Testimonianza di una cittadina francese novembre 12, 2007
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“A partire dall’11 aprile 2007 i cittadini europei che vogliono stabilirsi in Italia, o in un altro stato dell’Unione Europea, non hanno più l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno. Trascorsi tre mesi dall’ingresso è necessario iscriversi all’anagrafe del comune di residenza. Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità. Per l’iscrizione è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un’attività lavorativa, di studio o di formazione professionale. “
Questo quanto riportato dal sito della Polizia di Stato. Ottenere la residenza per un cittadino comunitario (dell’Unione Europea) dovrebbe essere qualcosa di semplice, ciò almeno da quanto riportato ovunque sui siti dell’UE, del Ministero dell’Interno e della Polizia di Stato.
Quando si passa poi però dall’astratto al concreto le cose cambiano e di non poco!
A Forio in particolare, uno dei 6 comuni dell’Isola d’Ischia (NA) sembra che queste leggi non esistano!
La sottoscritta, cittadina francese, dopo aver letto, sempre sul sito della Polizia di Stato, la documentazione che avrei dovuto fornire mi sono recata presso l’Anagrafe del Comune di Forio per chiedere l’inserimento.
Ma con grande stupore ho cominciato a conoscere la burocrazia italiana…
Mi hanno detto che per l’iscrizione all’anagrafe c’era bisogno anche di un ulteriore documento: l’atto di nascita, nonostante ciò non mi risultasse ho provato allora a presentare un’autocertificazione, così come previsto dalla legge, ma mi è stata negata tale possibilità perché, secondo i funzionari di tale ufficio “l’Autocertificazione vale solo per i cittadini Italiani” “lei è straniera e non facciamo differenze tra comunitari ed extra-comunitari, sono tutti stranieri” queste le testuali parole.
Potete immaginare il mio stato d’animo davanti ad una tale discriminazione, ciò mi sembrava inverosimile che una legge italiana (se non sbaglio la Bassanini) che prevede la possibilità dell’autocertificazione, non era (secondo gli addetti di tale ufficio) applicabile alla sottoscritta: cittadina EUROPEA!
Visto il muro fattomi davanti mi sono vista costretta a tornare a casa e chiedere via web, on-line dal sito del comune francese l’atto di nascita in pochi secondi.
Dopo qualche giorno ricevo per posta l’atto di nascita dalla Francia. Sicura che nulla potrà ostare all’accettazione della domanda di inserimento all’anagrafe mi reco per la seconda volta al Comune
Invece anche questa volta mi sbagliavo! Una volta al Comune, nonostante avessi tutta la documentazione in regola si trova comunque il modo di rifiutarla adducendo scuse inverosimili (le tasse universitarie pagate non vengono accettate come una prova dello status di studentessa).
Chiedo allora di autocertificare la disponibilità economica così come ESPRESSAMENTE PREVISTO dalla circolare 19 del Ministero dell’Interno (sotto riportata) ma anche stavolta mi viene detto che non sarà accettata perché dovrei portare la copia del mio conto corrente italiano e se francese tradotto e con dichiarazione di valore!!!
Sono stata costretta per l’ennesima volta a vedermi rifiutata la richiesta nonostante tutto fosse perfettamente in regola per l’iscrizione sia in qualità di studente (avendo le ricevute delle tasse pagate all’Università) sia, in alternativa, in qualità di persona in cerca di lavoro (bastando la certificazione della disponibilità economica). A nulla sono valse le mie rimostranze e i riferimenti alla normativa vigente.
Questo è quanto ho vissuto. Non capisco se questo comportamento, da parte degli addetti e dei dirigenti dell’Anagrafe/Elettorale del Comune di Forio sia solo una dimostrazione di non conoscenza delle norme (e allora un bel corso di aggiornamento non farebbe male!) o ci sia proprio l’intenzione di discriminare il cittadino straniero (e lì la cosa sarebbe ancora più grave!).
Spero che qualcuno intervenga per fare in modo che la normativa comunitaria sia rispettata altrimenti è inutile parlare di Europa…. Ottenere la residenza a Montecarlo è sicuramente più semplice e veloce che a Forio!
Lettera firmata
COSA DICE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 30 DEL 6 FEBBRARIO 2007
Il Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante “ Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è molto chiaro in merito e ciò è ribadito anche nella circolare 19 del Ministero dell’Interno del 6 Aprile 2007-11-12
1) Iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione avente un autonomo diritto di soggiorno (artt. 7, 9 e 19)
Il cittadino dell’Unione che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente.
Nei confronti del cittadino dell’Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.
Al momento della richiesta d’iscrizione viene rilasciata all’interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l’indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell’istanza d’iscrizione.
A tale proposito, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dell’amministrazione comunale, potrebbe risultare utile includere nella richiamata attestazione (ALL. 1) la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni.
Oltre alla documentazione richiesta per l’iscrizione anagrafica del cittadino italiano proveniente dall’estero, il cittadino dell’Unione deve produrre la seguente documentazione:
– Nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata
– Il cittadino dell’Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un’attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall’interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale, consistente per l’anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del d. leg.vo 286/1998).
Tabella esemplificativa
Limite di reddito |
Numero componenti |
In aggiunta al requisito reddituale il cittadino dell’Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese sanitarie.
– Nella ipotesi di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale l’interessato deve produrre la documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente.
Nella direttiva 2004/38/CE si dice:
DIRITTO DI SOGGIORNO – STUDENTI
Se intendete effettuare studi inferiori a tre mesi in uno Stato membro diverso da quello di origine (ad esempio, per seguire dei corsi di lingue) vi basterà essere in possesso di una carta d’identità o di un passaporto validi. In alcuni Stati membri occorrerà comunque segnalare la vostra presenza alle autorità locali.
Se intendete effettuare studi di una durata superiore a tre mesi in uno Stato membro diverso da quello di origine dovrete invece soddisfare alcune condizioni per poter beneficiare del diritto di soggiorno:
- essere iscritti a un istituto di insegnamento riconosciuto;
- essere coperti da un’adeguata assicurazione sanitaria;
- garantire all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con qualsiasi altro mezzo equivalente, che disponete, per voi e per i vostri familiari, di risorse sufficienti per non gravare sull’assistenza sociale del paese ospitante. Non vi può tuttavia essere richiesta alcuna prova di un determinato importo.
Fonte: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/it/citizens/services/eu-guide/studying/index_it.html#11370_4
Ciò è confermato dal testo della direttiva 2004/38/CE all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2004/l_229/l_22920040629it00350048.pdf
Inoltre all’Art. 8 paragrafo 4 della suddetta direttiva c’è scritto che:
4. Gli Stati membri si astengono dal fissare l’importo preciso delle risorse che considerano sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale dell’interessato.
E ciò invece è disatteso proprio in quanto l’Italia ha fissato delle tabelle di riferimento con importi predeterminati…